Art. 6.
(Limite alla titolarità delle reti).

      1. All'atto della completa attuazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche in tecnica digitale, uno stesso soggetto, anche mediante soggetti collegati o controllati, non può essere titolare di autorizzazioni o di altri titoli abilitativi all'attività di operatore di rete che consentano di irradiare più del 20 per cento delle reti televisive o radiofoniche in tecnica digitale.
      2. Fino alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche in tecnica digitale, a uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllano altri titolari di concessione non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare

 

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più del 20 per cento delle reti televisive o radiofoniche analogiche, in ambito nazionale, trasmesse su frequenze terrestri in tecnica analogica sulla base del piano delle frequenze. Le reti in tecnica analogica eccedenti i limiti di cui al presente comma possono trasmettere esclusivamente via satellite o via cavo.